DIAGNOSI ENERGETICA

La diagnosi energetica può essere condotta da uno specialista che ha anche conoscenza di impianti, trasferimento di calore, e altre tecniche per valutare l'efficienza di una casa o edificio, come ad esempio un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339.

DIAGNOSI ENERGETICA PER IMPRESE

                                                                                              D.Lgs. n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE  

Grandi imprese;       

 che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro

Imprese a forte consumo di energia;  

secondo l’art. 2 del D.M. 5/4/2013, consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%.

Edifici pubblici

Il D.Lgs. n. 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato

Edifici residenziali;

Decreto Requisiti Minimi (D.M. 26 giugno 2015), attuativo della Legge n. 90/2013 prevede l’obbligo di diagnosi energetica negli edifici specificando anche le situazioni progettuali possibili da confrontare.


Contabilizzazione;
D.Lgs. n. 102/2014 che rende cogente la norma UNI 10200 quale procedura per il riparto delle spese